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COMMISSIONI

Valutazione finale docenti neo assunti

La legge di Riforma della scuola ha modificato, tra le altre cose, ilprocesso di valutazione per la conferma in ruolo dei docenti neo immessi in ruolo o comunque in anno di prova e formazione,ridefinendo compiti e funzioni degli attori coinvolti nel detto processo.

La legge di Riforma della scuola ha modificato, tra le altre cose, ilprocesso di valutazione per la conferma in ruolo dei docenti neo immessi in ruolo o comunque in anno di prova e formazione,ridefinendo compiti e funzioni degli attori coinvolti nel detto processo.

I riferimenti normativi al riguardo sono la legge n. 107/2015 e ilD.M. n. 850/2015, in relazione ai quali vedremo di seguito chi deve fare cosa nell’ambito della valutazione finale dei neo assunti.

I criteri sui quali si basa la detta valutazione, definiti dal D.M.850/2015 all’articolo 4 e volti a verificare il possesso degli standard professionali da parte dei neo assunti, sono i seguenti:

a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali,disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi diapprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali,organizzative e gestionali;

c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico einerenti la funzione docente;

d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degliobiettivi dalle stesse previsti.

I soggetti preposti alla suddetta valutazione sono indicati dalla leggen. 107/2015 al comma 117:

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova e’sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell’articolo 11del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla basedell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.

 

Le Funzioni Strumentali

Esse sono individuate dal Collegio docenti, che non solo individua le aree di pertinenza delle medesime funzioni, ma anche identifica gli insegnanti, tra coloro che ne abbiano fatto richiesta scritta, che ricopriranno questo ruolo.

Contratto su Funzioni Strumentali

La normativa delle funzioni strumentali resta a tutti gli effetti l’art.33 del CCNL scuola 2006/2009. In tale norma, al comma 1, è scritto: “Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI. Al comma 2 del suddetto art.33 è specificato che tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce, criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto”.

Poiché la legge 107/2015 non ha nemmeno minimamente diminuito i poteri collegiali, appare evidente che i Dirigenti scolastici che nominano autonomamente le Funzioni Strumentali sono in contrasto con il comma 2 dell’art.33 del CCNL scuola.

FUNZIONI STRUMENTALI IC MONTICELLI

Valutazione degli apprendimenti degli alunni (INVALSI)
Valutazione di sistema
Commissione NIV (Nucleo interno di valutazione)
Orientamento per alunni della scuola secondaria di 1°grado
Inclusione degli alunni diversamente abili e con DSA
Accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri

 

Sicurezza

L’organizzazione della sicurezza, anche nella scuola, poggia sui seguenti adempimenti del Dirigente scolastico:

1) valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica;

2) elaborare un documento, conseguente alla valutazione dei rischi, da tenere agli atti, indicante, tra l’altro, i criteri adottati nella stesura della valutazione, nonché le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi;

3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

4) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità ai sensi di legge;

5) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso (figure sensibili); nonché la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori, officine aule speciali, ecc);

6) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati , ove necessario, dispositivi di protezione individuale;

7) assicurare un’idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale ed alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;

8) consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (CCNI/1999, artt. 57-59) e, più in generale, informare le RSU un’informazione preventiva sull’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6 CCNL/1999).

9) tenere aggiornato il registro infortuni e rispettare le clausole assicurative

Inoltre ciascun plesso dovrà avere:

-         La necessaria segnaletica di sicurezza;

-         le istruzioni per la prevenzione e la protezione antincendio;

-         il piano di evacuazione in condizioni di emergenza;

 

Si allega il file con tutti i nominati all'interno dell'Istituto Comprensivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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