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DOCENTI A.S 2020-21

 

Funzione docente

L’art. 395 del D.Lgs. 16-4-1994, n. 297 (T.U. delle leggi sull’istruzione) definisce la funzione docente come "esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".

In tal senso dispone anche l’art. 38, comma 3 del CCNL 4-8-1995 che recita: "La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria".

Svolgono la funzione docente: i docenti della scuola materna; i docenti della scuola elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; i vicerettori aggiunti dei convitti; gli assistenti delle scuole speciali statali; gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; i docenti dei conservatori di musica; delle accademie di belle arti e dell’accademia nazionale di danza.

La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti e si esplica in attività individuali e attività collegiali, nonché nella partecipazione alle attività di aggiornamento e di formazione in servizio.

Le attività individuali

Le attività individuali, si suddividono in: attività di insegnamento, attività funzionali all’insegnamento, attività aggiuntive.

Relativamente alle attività di insegnamento l’orario di servizio è articolato su 25 ore settimanali nella scuola materna, 22 ore nella scuola elementare e 18 ore nella scuola secondaria.

Nella scuola secondaria il personale con meno di 18 ore settimanali è tenuto a completare l’orario con l’insegnamento in classi collaterali, in interventi didattici ed educativi integrativi ovvero attraverso supplenze o rimanendo a disposizione per attività parascolastiche e interscolastiche.

Le attività funzionali all’insegnamento richiedono:

— adempimenti individuali che riguardano la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la correzione degli elaborati, i rapporti individuali con le famiglie;

— adempimenti collegiali consistenti nella partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, nonché alle attività dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione e nello svolgimento degli scrutini ed esami con la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

 

Le attività aggiuntive, deliberate dal Collegio dei docenti nell’ambito delle risorse disponibili e in coerenza con il piano dell’offerta formativa, si distinguono in:

— attività aggiuntive di insegnamento che possono svolgersi in un arco temporale di 6 ore settimanali supplementari all’orario di cattedra e destinate allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o comunque all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa;

— attività aggiuntive funzionali all’insegnamento che consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento ai prodotti informatici.

Le attività collegiali e le attività di aggiornamento e di formazione in servizio

Quanto alle attività collegiali, in attuazione dell’autonomia scolastica, i docenti nel compimento delle attività collegiali si occupano di elaborare, attuare e verificare, per gli aspetti pedagogico-didattici il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle diverse esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento.

Le attività di formazione in servizio costituiscono un aspetto di fondamentale importanza: la scuola dell’autonomia e la riforma dei cicli richiedono un personale dotato di qualificata professionalità.

Una efficace politica di sviluppo delle risorse umane condotta e perseguita attraverso iniziative di formazione del personale docente, in ingresso e in servizio, diventa un obbligo cui l’amministrazione deve ottemperare ai fini del necessario sostegno agli obiettivi riformistici nonché ai fini del potenziamento dell’offerta formativa nel territorio con particolare riguardo alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni e alla formazione continua degli adulti e ai fini dello sviluppo integrato di formazione e lavoro.

Al tempo stesso, la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. A tal fine, l’art.13 del CCNL 1998-2001 e l’art.12 del CCNL integrativo prevedono che le attività di formazione si svolgano, ordinariamente, al di fuori dell’orario di servizio; tuttavia il personale docente può usufruire di cinque giorni per anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento riconosciute dall’amministrazione. In questo caso, la sostituzione del docente avviene con l’istituto dell’esonero in servizio o con il ricorso a supplenze brevi e viene considerata come svolgimento di servizio a tutti gli effetti.

Qualora le attività di formazione si svolgano fuori sede, la partecipazione ad esse comporta il riconoscimento del trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio. Il medesimo trattamento è riservato al personale docente che partecipa ad attività di formazione non in veste di discente ma di formatore.

Le attività di formazione possono essere svolte anche all’interno delle istituzioni scolastiche secondo le indicazioni emergenti dal Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione deliberato dal Collegio dei docenti conformemente alla direttiva emanata in materia dal Ministro.

Le attività proposte dal Piano possono articolarsi in:

— attività promosse prioritariamente dall’amministrazione;

— attività progettate dalla scuola, singolarmente o in consorzio di rete con altre scuole o collaborando con gli IRRSAE, con le Università e con associazioni pubbliche o private;

— attività proposte da soggetti esterni e riconosciute dall’amministrazione.

Le attività comprese nelle funzioni obiettivo

Ai fini della realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia il patrimonio professionale dei docenti può essere ulteriormente valorizzato con il conferimento di specifiche funzioni obiettivo individuate dal Collegio dei docenti in conformità al Piano dell’offerta formativa.

Lo stesso Collegio provvede ad individuare, entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni, il responsabile di ciascuna funzione obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto richiesta e abbiano offerto la propria disponibilità all’incarico che ha carattere rinnovabile.

La scelta viene effettuata sulla base dello stato di servizio del docente e valutando gli incarichi ricoperti e i relativi risultati, le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso dell’attività professionale, i titoli e le competenze coerenti con l’incarico da attribuire.

Le attività rientranti nelle funzioni obiettivo possono riguardare:

— la gestione del Piano dell’offerta formativa e in particolare il coordinamento delle attività del Piano o della progettazione curricolare, la valutazione delle attività proposte dal Piano e il coordinamento dei rapporti tra la scuola e le famiglie;

— il sostegno al lavoro dei docenti quali l’accoglienza ai nuovi docenti, la gestione del Piano di formazione e di aggiornamento, la produzione di materiali didattici, la cura della documentazione educativa, il coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca etc.;

— gli interventi e i servizi per gli studenti. Vi rientrano il coordinamento delle attività extracurricolari, il coordinamento e la gestione delle attività di continuità, di orientamento e di tutoraggio, il coordinamento delle attività di recupero e integrazione educativa;

— la realizzazione di progetti formativi di intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola quali il coordinamento dei rapporti con enti pubblici o aziende per l’attivazione di stage formativi, il coordinamento delle attività svolte dalle scuole-lavoro, il coordinamento delle attività scolastiche con la formazione professionale.

Lo svolgimento di tutte le attività ricomprese nelle funzioni obiettivo non può comportare esoneri totali dall’insegnamento.

Si allegano file docenti per plesso

 

 

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